D.P.R. n. 146/2018 e i gas fluorurati ad effetto serra
Il decreto dedicato ai gas fluorurati che disciplina le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese.
I soggetti previsti dovranno rivolgersi a Organismi di Certificazione che rilasciano un certificato alle persone fisiche previo superamento di un esame teorico e pratico incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicate negli allegati dei rispettivi Regolamenti di esecuzione della Commissione Europea.
L’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale è previsto per le imprese che svolgono le seguenti attività ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018:
- attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
L’obbligo di tenuta dei registri invece sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.