La detrazione fiscale del 65% o Superbonus per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici è stata estesa fino al 31/12/2024 e fino a un massimo di spesa di 30mila euro da suddividersi in 10 anni.
Che cos’è e a chi è rivolto
Le detrazioni fiscali (IRPEF o IRES) del 65% si possono applicare a interventi di riqualificazione energetica eseguiti su edifici di qualsiasi categoria catastale, purché già esistenti e dotati di impianto di riscaldamento. Nel caso di impianti a pompa di calore, la condizione per accedere alle detrazioni è che si tratti di sistemi ad alta efficienza e che la loro installazione costituisca una sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente. Con il Decreto Legge 18 novembre 2022 n°176, viene modificata l’aliquota al 110% (Superbonus) introdotta con il Decreto Legge 19 maggio 2020 n°34: dal 1 gennaio 2023 l’aliquota passerà dal 110% al 90% per le spese di riqualificazione energetica e interventi anti-sismici entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi realizzati dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’aliquota passerà dal 90% al 70%.
La lista delle pompe di calore idonee per la detrazione del 65% e Superbonus è inclusa nella dichiarazione del produttore.
I requisiti minimi per gli impianti che accedono agli incentivi sono quelli previsti dalla Tabella 1 dell’Allegato IV del D.lgs 199/2021. Tali valori di COP ed EER godono della riduzione del 5% previsto dalla lettera e), sempre dell’Allegato IV.