DPR 146/2018 e la nuova normativa sui gas fluorurati: Cosa cambia ?
DPR 146/2018 e la nuova normativa sui gas fluorurati: cosa cambia?
Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 (pdf, 579 KB) recante attuazione del regolamento (CE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (G.U. n. 7 del 9 gennaio 2019).
Il D.P.R. n. 146/2018, entrato in vigore il 24 gennaio 2019, disciplina, tra le altre cose, le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese, di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 , agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008 , agli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 e agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008.
Obbligo per le persone fisiche e le imprese di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018.
L’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale è previsto per le persone fisiche che svolgono le seguenti attività ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018:
- attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse:
- controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
- recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza;
- smantellamento.
- attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:
- controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
- recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza;
- smantellamento.
- attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:
- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza;
- smantellamento;
- recupero.
- recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.
Tali soggetti dovranno rivolgersi a Organismi di Certificazione che rilasciano un certificato alle persone fisiche previo superamento di un esame teorico e pratico incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicate negli allegati dei rispettivi Regolamenti di esecuzione della Commissione Europea (Regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2066 e 2015/2067, Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008).
L’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale è previsto per le imprese che svolgono le seguenti attività ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018:
- attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
Tali soggetti dovranno rivolgersi a Organismi di Certificazione che rilasciano un certificato alle imprese previa verifica dei seguenti requisiti: impiego di persone fisiche certificate in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e disponibilità di strumenti e procedure necessarie a svolgere le attività per cui è richiesta la certificazione (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e Regolamento (CE) n. 304/2008).
NOTA BENE: Nel caso di imprese individuali, se il titolare dell’impresa è anche la persona che svolge le attività per le quali è richiesta la certificazione, sia l’impresa che la persona dovranno certificarsi. Infatti, i due certificati vengono rilasciati a fronte del possesso di requisiti distinti: per le persone il certificato viene rilasciato a fronte del superamento di un esame teorico e pratico volto alla verifica del possesso di capacità e conoscenze, mentre per le imprese il certificato viene rilasciato se quest’ultima impiega personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e se dispone di strumenti e procedure adeguate. |
Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate
Il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito presso il Ministero dell’ambiente ai sensi dell’articolo 14, del D.P.R. n. 146/2018, è gestito dalle Camere di commercio competenti e accessibile dal sito web www.fgas.it.
Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:
- Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
- Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all’obbligo di certificazione;
- Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
- Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato;
- Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione;
- Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.
Attraverso il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, sarà pertanto possibile:
- consultare l’elenco degli Organismi di Certificazione e di Attestazione della formazione ai quali le persone e le imprese possono rivolgersi per ottenere i pertinenti certificati/attestati;
- consultare l’elenco delle persone e delle imprese alle quali gli operatori/proprietari di apparecchiature contenenti F-gas possono rivolgersi.
L’iscrizione al Registro avviene esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione e l’invio alle Camere di commercio del modello iscrizione.
Sintesi obblighi:
Obbligo della tenuta dei Registri (art. 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014) Banca dati (art. 16 del D.P.R. n. 146/2018)
Come previsto all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e riportato nella guida predisposta dalla Commissione europea, gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli delle perdite, (apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, di pompe di calore fisse, di apparecchiature di protezione antincendio e di celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti un carico di gas fluorurati pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente) devono conservare registri delle apparecchiature per cinque anni e, su richiesta, metterli a disposizione dell’Autorità nazionale competente o della Commissione europea. In caso di apparecchiature etichettate come “apparecchiature ermeticamente sigillate”, i registri sono necessari solo se il carico di refrigerazione è superiore a 10 tonnellate di CO2 equivalente.
I registri delle apparecchiature devono contenere le seguenti informazioni:
- nome, indirizzo postale, numero telefonico dell’operatore;
- informazioni sulla quantità e il tipo di gas fluorurati installato (se non indicato nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’etichetta, dovrà essere definito da personale certificato);
- le quantità di gas fluorurati aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;
- le quantità di gas fluorurati installati che sono state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, se del caso, il numero di certificato;
- le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
- le date e i risultati dei controlli delle perdite, nonché la causa delle eventuali perdite rilevate;
- qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra;
- identità dell’impresa/del personale che ha svolto le attività;
- date e risultati dei controlli del sistema di rilevazione delle perdite (se installato);
- altre informazioni pertinenti.
Non è necessario tenere registri per le apparecchiature mobili di condizionamento d’aria o i veicoli frigorifero diversi da autocarri o rimorchi.
A decorrere dall’ottavo mese successivo all’entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, tutte le informazioni contenute nei registri di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, relative alle attività di controllo delle perdite nonché alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati di cui all’articolo 16 del citato D.P.R. n. 146/2018. A tal proposito si fa presente che la soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite.
Pertanto, a partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.
L’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 prevede inoltre, al paragrafo 3, che tutte le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:
- i numeri dei certificati degli acquirenti;
- le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per almeno cinque anni e, su richiesta, mettono tali registri a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.
A decorrere dal sesto mese successivo all’entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, anche le informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati di cui all’articolo 16 del citato D.P.R.
Pertanto, a partire dal 25 luglio 2019, l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati delle vendite di F-gas.
Quali vendite comunicare: apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra
SCARICA I DATI DELLE APPARECCHIATURE F-GAS DI CARRIER DX |
Dichiarazione di cui all’articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012
A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l’articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri.
In sostituzione di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
NOTA BENE: La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa. Tuttavia, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018. |